Disservizi telefonici: la regolamentazione degli indennizzi
Di AlessandroLa AGCOM mette a disposizione uno strumento a tutela dei clienti degli operatori telefonici: in caso di disservizi l’indennizzo da parte della compagnia è infatti automatico.
Si tratta di una sorta di rivoluzione nel campo della telefonia, fino a poco tempo fa ancora esclusa da questa forma di tutela. La prassi in questi casi prevedeva sempre una valutazione autonoma e unilatera da parte dell’operatore telefonico del disservizio segnalato: in pratica, era la stessa azienda a decidere se effettivamente la richiesta aveva motivo d’essere, a decidere se corrispondere un indennizzo, e la relativa entità. Con questa delibera del Regolamento AGCOM la somma viene riconosciuta automaticamente, e accreditata sulla fattura successiva.
Le tipologie di disservizio contemplate sono di svariata natura, e il relativo indennizzo e specificato e uniformato a tutte le compagnie, in modo tale da evitare disparità. Ad esempio, in caso di sospensione o cessazione del servizio è previsto un rimborso pari a 7.50 euro per ogni giorno di sospensione, oppure per omessa o ritardata attivazione del servizio sono previsti 7.50 euro per ogni giorno di ritardo. Discorsi analoghi valgono per: malfunzionamento del servizio, omessa o ritardata portabilità del numero, attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection, attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti, perdita della numerazione per causa imputabile all’operatore, omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici, mancata o ritardata risposta ai reclami.
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